Art. 21.
(Regolamento dell'istituto).

      1. In ciascun istituto il trattamento penitenziario è operato secondo le norme della presente legge e del regolamento, in conformità alle quali la amministrazione penitenziaria centrale può impartire direttive applicative. Le concrete modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto, con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti e di internati ivi ristretti, sono disciplinate dal regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal direttore, che la presiede, e dai dirigenti delle diverse aree dell'istituto, nonché dal coordinatore degli assistenti sociali ivi assegnati, da un rappresentante del volontariato operante nell'istituto e da un rappresentante dei responsabili delle attività lavorative ivi svolte. Il provvedimento è trasmesso al magistrato di sorveglianza, che lo restituisce con le eventuali osservazioni.
      2. Dopo la restituzione da parte del magistrato di sorveglianza, il regolamento interno, con le eventuali modificazioni, è trasmesso al Ministro della giustizia, che, entro sessanta giorni dalla ricezione, eliminate o modificate le norme in contrasto con l'ordinamento penitenziario o con il regolamento, provvede alla sua approvazione e lo invia al magistrato di sorveglianza, che, se lo ritiene in contrasto con la normativa vigente, lo rinvia al Ministro entro trenta giorni per le sue ulteriori valutazioni e decisioni.
      3. Le norme del regolamento interno in contrasto con la normativa di livello superiore sono inefficaci e devono essere revocate e sono, comunque, disapplicate.
      4. Il regolamento interno deve circostanziare con riferimento al singolo istituto gli aspetti applicativi che riguardano il regime di vita interno, l'adempimento degli obblighi e la fruizione dei diritti per i detenuti e gli internati, nonché gli obblighi degli operatori in ordine all'espletamento dei servizi.
      5. Nel regolamento interno è dedicata particolare cura nella determinazione

 

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delle concrete modalità di svolgimento della vita quotidiana e dello svolgimento delle attività e dei servizi negli istituti in cui sono realizzate iniziative sperimentali.